L’INPDAP, con la nota operativa n. 41 del 30/11 u.s., ha fornito le precisazioni che seguono sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, DL 13/8/2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14/9/2011, n. 148.
Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio
La regola generale, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.
Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio
Sono soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
– raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l’Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall’Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un’anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;
– collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell’ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.
L’anzianità contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno origina il diritto al pagamento del TFS nel termine di sei mesi se accompagnata dall’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalità dei lavoratori. Anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento sopra riportati.
Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.
Decorrenza dei nuovi termini
I nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria di seguito illustrata.
Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.
Disciplina derogatoria
Gli originari termini di pagamento continuano ad essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:
– lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
– personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- 6 mesi per tutte le altre casistiche.
Pagamento rateale
Continua ad applicarsi la modalità di pagamento rateale alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.
Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap
In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011, avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonché di verificare, in collaborazione con l’area pensioni della propria sede, l’eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1° gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della disciplina derogatoria.
Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Tfr e Tfs (il rilascio in esercizio avverrà nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento.
In caso di iscritti all’Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di individuare l’applicabilità della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a
certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011.