Come è noto, il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.
A riguardo la gestione ex INPDAP con la nota operativa n. 2 del 13/2 u.s. ha precisato che:
- il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
- ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.
INPS
Direzione Centrale Previdenza – (Gestione ex Inpdap)
Allegati
Roma, 13 febbraio 2012
NOTA OPERATIVA N. 2
Oggetto: rimodulazioni delle posizioni stipendiali ai fini del calcolo della pensione, del TFS e del TFR previste dal CCNL 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola.
Il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo in oggetto che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.
Per effetto di tale rimodulazione, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B (che si allega) della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata.
Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Similmente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Pertanto, ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.
Il Dirigente Generale
f.to Giorgio Fiorino