Rimodulazioni delle posizioni stipendiali ai fini del calcolo della pensione, del TFS e del TFR previste dal CCNL 4 agosto 2011

Come è noto, il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.

A riguardo la gestione ex INPDAP con la nota operativa n. 2 del 13/2 u.s. ha precisato che:

  • il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
  • il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
  • ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.

INPS

Direzione Centrale Previdenza – (Gestione ex Inpdap)

 

 

Allegati

Roma, 13 febbraio 2012

 

NOTA OPERATIVA N. 2

 

 

Oggetto: rimodulazioni delle posizioni stipendiali ai fini del calcolo della pensione, del TFS e del TFR previste dal CCNL 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola.

 

 

Il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo in oggetto che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.

Per effetto di tale rimodulazione, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B (che si allega) della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata.

Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

Similmente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

Pertanto, ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.

 

 

Il Dirigente Generale

f.to Giorgio Fiorino