Trattamenti pensionistici e trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap

L’INPS, con la circolare n. 37 del 14/3 u.s., acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP, alla luce delle innovazioni apportate dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14/2012.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della stessa che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti di tale disposizione.

 

Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)

L’articolo 6 della suddetta norma abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza  dell’infermità  da  causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).

Per esplicita disposizione legislativa, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare i suoi effetti:

1)     per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati  alla data del 6 dicembre 2011;

2)     nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda  di prestazione;

3)     nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

 

Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3)

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.

Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale  la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012.  Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della certificazione in questione si rimanda  a quanto illustrato nella circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.

 

Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)

Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in argomento, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM).

In conseguenza della disapplicazione  effettuata dall’articolo 24, comma 5, della legge 214/2011, il personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148/2011.

A riguardo si evidenzia che la finestra mobile continua a trovare applicazione per:

–       le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11, dell’articolo 24, della legge n. 214/2011. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).

–       coloro che conseguono i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, i quali accedono al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti;

–       i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).

 

Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)

Per un’immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo:

 

ANNO ETA’ ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
2012 66 anni 20 anni
2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

 

* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l’importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).

 

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021;  qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

 

Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)

Per un’immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti l’incremento della speranza di vita:

 

Anno Anzianità contributiva
  Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

 

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno  ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, si consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l’anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

L’importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; l’importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.

 

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)

Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono  aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, devono riferirsi al biennio.

 

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)

A seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.

In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall’età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all’articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18  mesi), della legge n. 122/2010.

Per le prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995

La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

 

Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.

Pertanto, per il  personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.

Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono  i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR  anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.

Conseguentemente,  le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

 

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

 

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. Decorsi i 105 giorni, sono dovuti gli interessi.

 

Termine di sei mesi

 

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

–        raggiungimento dei limiti di età;

–       cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

–       cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

 

In tali casi l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,  prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

 

Termine di 24 mesi

 

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

–        le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;

–        il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).

 

In tali casi l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa,  prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

 

Deroghe

 

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

–       lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

–       personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei  propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

 

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

 

1)     termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011)   e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per  raggiungimento del  termine finale fissato nel contratto stesso;

2)     non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

 

Per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).