Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno finanziario 2011

Come è noto, il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” adottato con D.l. 1° febbraio 2001, all’art. 18 comma 5, stabilisce che il conto consuntivo “corredato della relazione dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile all’approvazione del Consiglio di Istituto”.

In data odierna, il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Uff. 7 -, con la nota AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0002390.11-04-2012, in considerazione delle richieste di differimento dei termini già formulate dalle stesse istituzioni scolastiche attualmente impegnate nelle attività di rinnovo decennale inventariale e tenuto anche conto del posticipo dei tempi per l’approvazione del programma annuale 2012, ha disposto che il termine per l’approvazione del conto consuntivo 2011 da parte del Consiglio di Istituto viene differito alla data del 31 maggio 2012.

Pertanto, con riferimento a quanto stabilito al comma 6 del citato articolo 18, la data del 15 maggio è fissata,  per il corrente anno, al 15 giugno 2012.