Verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione ex Inpdap, titolari, nell’anno 2011, di prestazioni collegate al reddito

L’INPS, con il messaggio n. 14635 del 10/9/2012, ha reso noto che, in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, iscritti alle gestioni ex Inpdap, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

In tale messaggio è precisato che:

  • la verifica del diritto alle pensioni ai superstiti, soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ed alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2011 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2011 (redditi 2010) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2011. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette;
  • nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F,  il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2011, sarà  recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di novembre 2012;
  • qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2011 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di novembre 2012, si provvede al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto. A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti;
  • la trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale, se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate;
  • nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare un ulteriore debito, il pensionato deve essere convocato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni;
  • il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Sede INPS che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata.