Il Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale con il parere n. 32934 del 06/08/2012, ha fornito chiarimenti in merito alle problematiche sorte a seguito all’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata operata dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.
Nel merito ha precisato quanto segue:
- l’intervento normativo sopra citato ha disposto l’abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico (da riferirsi al comparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- l’applicazione della norma transitoria, copre anche le istanze dirette ad accertare l’aggravamento riferito ad infermità già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie inquadrabili nell’ambito dei “procedimenti in corso”.
- il termine finale per l’accettazione delle istanze da parte dell’Amministrazione, prodotte dal dipendente e tese anche ad ottenere un atto di accertamento “in sé e per sé”, ossia a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell’equo indennizzo e del rimborso spese di degenza, è salvaguardato soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell’abrogazione) ovvero si riferiva ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d’ufficio;
- l’accertamento finalizzato alla fruizione dei benefici dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, dopo l’entrata in vigore della riforma e tenendo presenti le norme transitorie, può considerarsi tempestivo solo nel caso di domanda presentata prima del 6 dicembre 2011 ovvero nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’infermità o della lesione verificatisi entro il 6 dicembre 2011 ovvero ancora nel caso di avvio d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Ai fini del riconoscimento dei benefici, comunque, rimane salva la necessità del rispetto degli ulteriori termini fissati dal regolamento (6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; 10 giorni dalla comunicazione della notizia della trasmissione degli atti al comitato di verifica nel caso di istanza prodotta nel corso del procedimento di accertamento della causa di servizio);
- nei casi in cui l’infermità deriva da cause che incidono progressivamente sull’integrità psico-fisica del dipendente, la tempestività della domanda deve essere valutata in relazione al momento in cui il dipendente acquisisce chiara consapevolezza degli esiti invalidanti dell’ infermità contratta in conseguenza della prestazione del servizio;
- per l’accertamento finalizzato al conseguimento della pensione, con la norma in esame è stato abrogato anche l’istituto della pensione privilegiata che ha come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro. Restano salvi i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011 avviati ad istanza di parte entro il quinquennio (o decennio in caso di particolari patologie) successivo alla cessazione, nonché i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi entro la medesima data. Ai fini del diritto a pensione, restano inoltre salvi i procedimenti pensionistici già avviati entro il 6 dicembre 2011;
- in base alla vigente normativa devono ritenersi ammissibili:
- le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l’interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell’ equo indennizzo e del rimborso spese;
- le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell’infermità o della lesione da parte dell’interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 20 Il, per fatti verificati si comunque entro tale data;
- le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011;
ü resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali secondo quanto disposto dal suddetto art. 6.