Mobilità insegnanti di religione cattolica – Chiarimento miur sul punteggio relativo alla continuità didattica

Il Miur in data 16 aprile 2013 ha emanato la nota prot. 3742.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

 

Prot. n. AOODGPER 3742

Roma, 16.4.2013

 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

 

Oggetto: O.M. n. 199 del 21.3.2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani.

 

 

Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento riguardo alla valutazione del punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui all’art.10 della O.M. n.199 del 21.3.2013, si ribadisce che l’attribuzione decorre dall’a.s. 2009/2010. Ai fini della mobilità a domanda, essendo necessario un triennio di servizio continuativo, il predetto punteggio – per la prima volta – viene assegnato per l’anno scolastico 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all’art. 10, comma 3 della suddetta Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica per il 2013/2014 come già fatto negli anni precedenti, sempre iniziando la valutazione dal 2009/2010.

Si ricorda, infine, che la predisposizione della graduatoria regionale di cui all’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013 è obbligatoria in quanto essa è utile per l’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall’art.2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012 – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta