Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo – Pubblicato il DM – Le domande entro il 1° giugno 2011

Vi comunichiamo che oggi, 12/5/2011, il Ministro Gelmini ha firmato il DM n. 44, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; tale decreto è stato trasmesso con la nota 4054 del 12/5/2011, che comunica il termine di presentazione delle domande da effettuarsi entro il 1° giugno 2011.

Nel rinviarvi ad un’attenta lettura del testo di tale DM, che inseriamo in area riservata ed internet, vi segnaliamo che:

ai sensi dell’art. 1 relativo a ”Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo –  Trasferimenti da una provincia all’altra” va prodotta domanda per la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento; la omessa presentazione della domanda determina la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere:

–       la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio di inserimento in graduatoria;

–       la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

–       il trasferimento da una ad un’altra provincia “a pettine”, con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento di provincia determina il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e la conseguente cancellazione automatica da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Le preferenze, (a parità di punteggio), vanno riconfermate, barrando le apposite caselle del modulo-domanda, in quanto soggette a scadenza; inoltre, coloro che richiedono la priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, devono compilare l’apposito modulo, allegato A, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa.

Soltanto il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia i relativi modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza o, in alternativa, può trasferirsi da una o da entrambe le province.

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009, termine per la presentazione delle domande, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 42 dell’8 aprile 2009, ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009.

Le graduatorie “di coda” compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1 comma 11 del  D.M. n. 42 del dell’8 aprile 2009, sono annullate.

All’art. 3 sono state dettate norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media.

All’art. 4 – “Attività didattica di sostegno – didattica differenziata Montessori” è prevista la richiesta dei posti di sostegno, per coloro che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2011; è stato, inoltre, precisato che, per coloro che conseguono il titolo di specializzazione oltre il termine di presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno 2011, l’acquisizione del predetto titolo avverrà con modalità web.

All’art. 9 – “Domande, regolarizzazione, esclusioni” si prevede che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva,  va diretta alla nuova sede territoriale prescelta; si utilizza, a tal fine, esclusivamente l’apposito modello allegato (mod. 1), entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. sui siti internet e intranet del MIUR.

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano, chiedendo, ovviamente, la ricevuta dell’avvenuta presentazione all’Ufficio di consegna.