Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011

L’INPDAP, con nota operativa n. 21 del 18/05 u.s., ha fornito le indicazioni che seguono per la determinazione ed il pagamento delle pensioni al personale della scuola che cessa dall’1/9/2011.

Procedura trasferimento dati

Viene confermato la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.

All’interno della procedura è previsto un apposito campo per l’informazione relativa all’adesione al Fondo Credito.

Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del DM n. 331/1997.

Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) provvederanno ad inviare alle Sedi dell’Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell’apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:

  • 27 maggio;
  • 17 giugno;
  • 30 giugno.

Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.

I dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico, ex art. 12 del TUIR, per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap mediante procedura automatizzata.

Nel caso in cui la sede provinciale riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono la possibilità di avvalersi della funzione “copia” per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.

Ancorché l’informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l’eventuale adesione esplicita dell’interessato all’iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP prevista dall’art. 3-bis della legge n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell’INPDAP.

 

Casi particolari

Nell’ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, qualora risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l’apposito applicativo.

 

Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011

Al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’INPDAP.

Nei casi residuali in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non poter fornire il dato relativo all’ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l’USP (Ex CSA -Provveditorato Provinciale) di riferimento.

Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.