Referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva, con l’Interpello n. 24/2011 prot. 25/II/0010052 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l’art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.

In particolare, essi si riferiscono alla legittimità della fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

Premesso che il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”, a riguardo viene precisato che:

  • i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, la legge individua un unico referente per ciascun disabile;
  • il Consiglio di Stato, con Parere n. 5078/2008, ha definito il referente unico come il soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”; il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti;
  • il Legislatore ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a), ultimo periodo, dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente”.