Riforma apprendistato: approvato lo schema di decreto legislativo dal Consiglio dei Ministri

A seguito dell’incontro con il Ministro Sacconi, del 3 maggio scorso, è opportuno riesaminare il documento che ci è stato proposto non solo per lo scenario evolutivo e innovativo che può generarsi nel prossimo decennio, ma e soprattutto per  la tendenza o l’intenzione che la nuova riforma intende  dare ai giovani e alle imprese in termini di un nuovo impulso alla produttività in un quadro giuridico rinnovato e valorizzante nel contempo l’istruzione, la formazione e il lavoro.

In primo luogo si tratta di uno schema di riforma che racchiuderà il quadro legislativo nazionale e regionale già esistente contestualizzato con le nuove disposizioni in un “Testo unico sull’apprendistato”  in grado di rendere efficace l’applicazione del contratto di apprendistato. Il provvedimento si pone l’obiettivo di sostenere l’occupazione e la produttività accorciando e facilitando l’ingresso dei giovani nel sistema produttivo. Anche per questo le associazioni datoriali trasformerebbero l’attuale contratto di apprendistato in un contratto subordinato a tempo determinato, tacitamente rinnovabile in contratto a tempo indeterminato, se non vi è recesso da una delle parti.  Questo punto è il primo dei tanti su cui il tavolo di confronto tra parti sociali dovrà lavorare nei prossimi giorni, quando lo schema di riforma avrà fatto il suo corso.

Al momento registriamo l’approvazione dello schema di Decreto Legislativo da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta ieri, 5 maggio 2011.

Si elencano di seguito i punti chiave in discussione, che per il momento sono privi di commento tecnico che sarà reso disponibile assieme al testo di riforma appena il documento ci sarà consegnato.

  1. Il testo unico conterrà sette articoli  tesi ad abrogare norme nazionali e norme regionali con norme transitorie verso un quadro giuridico semplificato e reso efficace per dare un nuovo impulso alla contrattazione nazionale collettiva nelle relazioni con le Regioni;
  2. l’obbligatorietà per l’impresa a garantire il contratto a tempo indeterminato al lavoratore che ha superato il periodo di apprendistato è un interessante punto di partenza introdotto dalla riforma, purché il ricorso al recesso per giusta causa, quale istituto di risoluzione anticipata del contratto, non diventi strumento per limitare la permanenza in azienda al solo periodo di apprendistato;
  3. l’integrazione delle risorse economiche per il finanziamento dei piani formativi  legati a tale tipologia di contratto, prevedendo il 50% di contribuzione  da parte  delle Regioni a completamento dei contributi governativi, costituisce un altro elemento innovativo del testo unico, così come è elemento significativo per l’azienda utilizzare le somme maturate dal versamento dello 0,30% all’INPS e destinate al Fondo Interprofessionale a cui ha conferito delega e adesione;
  4. l’estensione del Contratto di apprendistato agli adulti lavoratori  in mobilità, senza abbattere gli oneri retributivi è certamente un buon volano per recuperare la produttività delle imprese e per tutelare con il lavoro agli over 50;
  5. l’individuazione e l’applicazione degli standard minimi in materia di competenze trasversali, sistema di certificazione delle competenze e declinazione dei profili professionali nel quadro europeo delle qualifiche (EQF) sono i valori di base che tenderanno ad  uniforme il quadro nazionale delle qualifiche e la loro spendibilità e circolazione sull’intero territorio nazionale e comunitario;
  6. la possibilità di garantire la mobilità professionale e il passaggio verso l’istruzione sono ulteriori valori aggiunti che trovano applicabilità nel contratto, anche se l’abbassamento delle ore di formazione da 120 a 40 ci sembra limitarne l’effettiva spendibilità;
  7. Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di una qualifica triennale (ex art. 48 del Dlgs 276/2003), al cui concorso le regioni dovranno esprimersi anche con provvedimenti coerenti con le politiche locali, è il nuovo istituto proiettato ad abbattere l’abbandono scolastico mediante l’incentivazione e l’orientamento al lavoro,  previo assolvimento dell’obbligo formativo, ai giovani quindicenni interessati ad inserirsi nel sistema produttivo;
  8. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (ex art. 49 del Dlgs 276/2003) è interessato a numerosi cambiamenti,  tra cui la definizione in sede di contrattazione  della durata in età (18/29 anni), del tipo di mestiere, della durata e della tipologia dei piani formativi;
  9. Il contratto di apprendistato alto e per l’acquisizione di un titolo di studio post secondario e universitario (ex art. 50 del Dlgs 276/2003) è esteso ai percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), ai percorsi universitari fino ai dottorati di ricerca;
  10. tra le disposizioni finali, gli incentivi economici e le sanzioni rappresenteranno i vincoli per una gestione efficace e responsabile dell’istituto dell’apprendistato.

La Confsal ha manifestato il proprio consenso all’iniziativa del Ministro Sacconi, così come ha ben delineato la propria posizione: saremo attivamente presenti nell’iter della riforma con particolare attenzione alle conseguenze che nel tempo tale provvedimento può generare nella società civile.

In sintesi, la Confsal sostiene quanto segue:

  • No al rallentamento dello sviluppo evolutivo dell’uomo; infatti il periodo 15/29 anni è il più favorevole per crescere nella società civile e nel sistema produttivo, ed è per questo che  il cittadino, in azienda o nelle istituzioni scolastiche, post secondarie ed universitarie, dovrà trovare piani formativi, strumenti e persone qualificate che lo sostengano nella crescita professionale e individuale, funzionale allo sviluppo del Paese in linea con la “strategia Europa 2020”;
  • No all’emarginazione dei lavoratori della scuola e dell’università e in particolare del personale docente dallo sviluppo e partecipazione attiva dei piani formativi e per l’acquisizione di competenze trasversali nei contratti di apprendistato per l’acquisizione della qualifica (tipologia 1) e nei contratti di apprendistato di mestiere (tipologia 2);
  • No alla trasformazione della scuola e dell’università quale centro di recupero e sostegno per coloro che, delusi e in uscita dal contratto di apprendistato per l’acquisizione della qualifica, rientrano nelle istituzioni per iniziare nuovamente il cammino verso la l’acquisizione del diploma d’istruzione, ovvero la specializzazione tecnica, ovvero l’alta formazione;
  • Sì alla responsabilizzazione delle imprese alla formazione trasversale dell’individuo con il concorso dei centri di formazione collegati alle istituzioni scolastiche ed universitarie.