Formazione iniziale degli insegnanti e tirocinio formativo attivo (T.F.A.)

Come noto il D.M. 249/2010 ha regolamentato la ”Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

La complessità delle innovazioni introdotte rende però problematica l’attivazione dei nuovi percorsi formativi già nel prossimo anno accademico, ciò è dimostrato anche dalla richiesta di rinvio all’anno accademico 2012/13 dell’attivazione completa di tutti i nuovi percorsi da parte sia del CUN che della Conferenza dei Rettori delle Università (CRUI).

L’assemblea della CRUI, tenutasi alla fine del mese di aprile, ritiene possibile l’attivazione dei nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per il prossimo anno accademico 2011/12, mentre ha chiesto esplicitamente il rinvio di un anno per l’attivazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

In tale occasione la CRUI ha ritenuto comunque certa l’attivazione dei TFA nel prossimo anno accademico.

E’ evidente che esistono problematiche differenti in relazione all’avvio:

  1. della formazione iniziale per la scuola dell’infanzia e primaria;
  2. dei tirocini formativi attivi.

In relazione al primo punto vi è il problema del riparto a livello regionale delle quantità numeriche autorizzabili in base alla programmazione territoriale e della successiva assegnazione alle diverse università; quindi al momento non si può sapere in quali sedi si attiveranno i percorsi.

In relazione al secondo punto vi è il medesimo problema del riparto a livello territoriale delle quantità numeriche autorizzabili e della loro successiva assegnazione alle diverse università. Ciò è complicato dalla ulteriore ripartizione tra classi di concorso (le attuali e non le future il cui iter è ancora lungi dalla conclusione) che produrrà una suddivisone spesso in piccoli numeri che renderà probabilmente problematica l’attivazione dei percorsi formativi anche se in sede interregionale. E’, quindi, facilmente comprensibile l’impossibilità al momento di dare indicazioni certe e precise.

A seguito di queste premesse possiamo garantire ai colleghi che si recano nelle nostre sedi territoriali che lo SNALS-CONFSAL, attraverso CONFSALFORM, il nostro ente di formazione accreditato, curerà l’attivazione di iniziative di supporto per la preparazione degli aspiranti alla fase iniziale dei diversi percorsi che prevedono il superamento di test preliminari per accedere ai diversi percorsi, sia di laurea magistrale che di TFA.

Analoga iniziativa sarà attivata anche in relazione alla scuola dell’infanzia e primaria anche a favore di quei colleghi che, forniti di diploma (triennale o quadriennale – o quinquennale – conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 – D.M. P.I. 10 marzo 1997 – G.U. n. 175 del 29.7.97) non sono ancora abilitati e possono fruire di quanto previsto dall’art. 15 – comma 16 – del D.M. 249/2010 per seguire specifici percorsi abilitanti a cui si accede, però, previo superamento di una prova di accesso.

Vi terremo informati sull’evolversi della situazione e, non appena sarà più chiaro lo scenario concreto su tutte queste tematiche, vi forniremo gli strumenti che saranno attivati sul fronte delle diverse tipologie di problemi.

La Segreteria Generale sta valutando con l’ufficio legale iniziative a tutela dei colleghi ITP per i quali, al momento, non è prevista alcuna forma di conseguimento di abilitazione, con ciò creando un ingiustificabile danno nei loro confronti.